Il Tar legittima la nomina dell’ex presidente del Tribunale di Sondrio, Giorgio Barbuto, alla presidenza della Corte di Appello di Perugia.

È legittima la nomina dell’ex presidente del Tribunale di Sondrio, Giorgio Barbuto, quale presidente della Corte di Appello di Perugia. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dal presidente del Tribunale di Chieti, Guido Campli, anch’egli partecipante alla procedura di designazione e nomina adottata nel maggio scorso dal Csm.

Il dottor Barbuto, che sulla vicenda non ha mai rilasciato dichiarazioni, non era certamente parte in causa, in quanto il ricorso era avverso non contro la sua figura ma una decisione presa a suo tempo dal Csm e, pertanto, l’istanza era rivolta alla decisione assunta dal Consiglio superiore della magistratura che, per la verità, aveva votato all’unanimità per l’incarico da assegnare all’allora presidente del Tribunale del capoluogo valtellinese. E anche l’apposita Commissione si era espressa, in precedenza, in tale senso. In ogni caso il dottor Barbuto, che a Palazzo di giustizia a Sondrio ha lasciato un ottimo ricordo, per le sue indubbie qualità professionali e umane, da quando venne trasferito in Umbria per il nuovo, prestigioso incarico nella sua carriera professionale ha da subito iniziato a lavorare senza risparmio di energie, non curandosi per nulla dell’iniziativa assunta dal dottor Campli. Sono cose che possono capitare fra operatori della giustizia ad alti livelli: quando venne nominato numero uno al Tribunale valtellinese non ci fu alcun ricorso, stavolta è invece successo da parte di un pretendente a quel ruolo nella città umbra.

I giudici amministrativi, premettendo come la giurisprudenza, da tempo, “fa conseguire dall’amplissima discrezionalità di cui il Csm gode nel valutare i requisiti attitudinali dei magistrati al fine del conferimento di posti direttivi e semidirettivi, quale insopprimibile garanzia della effettiva scrutinabilità delle relative delibere in sede di giudizio di legittimità, la necessità che tali atti manifestino che l’organo di autogoverno abbia attentamente esaminato e valutato tutti gli elementi rilevanti dei curricula dei candidati”, ha ritenuto di non ignorare l’orientamento secondo cui “se è vero che il Testo unico non gradua, con riguardo agli indicatori specifici, tra i pregressi incarichi direttivi e semi-direttivi, ma si limita a considerare in prima evidenza i risultati ottenuti nella gestione dell’ufficio, la giurisprudenza ha, comunque, precisato che ciò non significa che non resti immanente - e da apprezzare, come nella specie - una differenza in punto di merito e di attitudini tra gli uni e gli altri, giacché l’avvenuto esercizio, nella pienezza della qualifica, delle funzioni direttive, stante l’oggettiva maggior ampiezza, rilevanza e responsabilità rispetto a quelle semi-direttive, non può ragionevolmente risultare tout court ininfluente e privo di specifico apprezzamento”.

Alla fine delle valutazioni da parte dei giudici amministrativi della capitale, il Tar del Lazio ha ritenuto che le risultanze valutative contrastate dal ricorrente, siano state poste “con argomenti che il Collegio non ritiene persuasivi”. E, pertanto, il dottor Giorgio Barbuto resta saldamente alla guida della Corte d’Appello di Perugia.

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