Cronaca / Sondrio e cintura
Martedì 18 Giugno 2019
Esenzioni ticket sanitari, decisa una proroga fino al 30 di settembre
Un provvedimento deciso dalla Regione a tutela dei cittadini e per evitare disagi e pesanti sanzioni.
«A tutela dei cittadini e per evitare disagi e pesanti sanzioni, verrà prorogata al 30 settembre la scadenza della certificazione dell’esenzione “per reddito” dei ticket sulle prestazioni diagnostiche e sulla farmaceutica per cittadini disoccupati, cassaintegrati o pazienti affetti da patologie croniche e rare, le cui dichiarazioni sono collegate alla composizione del nucleo familiare e non riscontrabili automaticamente».
Lo ha annunciato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in riferimento alla scadenza, inizialmente prevista per il 30 giugno, delle certificazioni di esenzione determinate dal reddito. «Lo scorso dicembre - ha sottolineato l’assessore - abbiamo previsto, attraverso la delibera di gestione del sistema socio sanitario, la necessità di autocertificazione per queste tipologie di esenzione a fronte dell’elevato importo delle sanzioni comminate, oltre 10 milioni di euro, al fine di evitare che chi non aveva diritto mantenesse l’agevolazione, ma con l’aggravio di una sanzione successiva. All’approssimarsi della scadenza del 30 marzo, avendo riscontrato che molti cittadini non avevano ancora colto tale indicazione, è scattata una campagna di comunicazione capillare con messaggi web, brochure e locandine nelle Aziende socio sanitarie e nelle farmacie. A fronte dell’elevato numero di rinnovi ancora non regolarizzati - ha aggiunto Gallera - che sono 1,3 milioni su un totale di 1,7, abbiamo attivato una comunicazione one to one e di conseguenza di prorogare la scadenza al 30 settembre. A tutti coloro che hanno prenotato o prenoteranno una prestazione e sono in possesso dei requisiti di esenzione per cui è previsto un rinnovo - ha spiegato - verrà inviato un sms come promemoria per regolarizzare la propria posizione prima della data dell’esame».
Accanto a questa, sono allo studio altre forme di comunicazione diretta come ad esempio lettere elettroniche. I centri di prenotazione delle Aziende socio sanitarie svolgeranno il medesimo compito informativo. Il sito web e la pagina Facebook ufficiale della regione contengono già le indicazioni necessarie e dettagliate. I cittadini in possesso dei requisiti per non pagare il ticket sanitario per motivi reddituali possono tranquillamente rinnovare il proprio beneficio, sempre che ovviamente rimanga inalterato il diritto, anche dopo la scadenza effettiva del 30 settembre, purché lo facciano prima di effettuare una prestazione diagnostica o di acquistare farmaci con la ricetta nelle farmacie.
Le esenzioni per reddito dal ticket sanitario E02 ed E12 (disoccupazione), E13 (lavoratori in mobilità/cassa integrazione/contratto di solidarietà) e le esenzioni dal ticket farmaceutico E30 (patologia cronica) - E40 (malattia rara) scadono, a seguito delle decisioni della giunta regionale, il 30 settembre, salva precedente variazione dello stato di diritto (ad esempio: perdita dello status di disoccupato). Pertanto gli aventi diritto dovranno provvedere al rinnovo della propria esenzione, muniti di documento di riconoscimento e della tessera sanitaria presso gli sportelli di scelta/revoca della Asst di competenza; presso qualunque farmacia (limitatamente alle esenzioni E30 ed E40); online, autenticandosi sul sito Fascicolo sanitario elettronico (Fse), nella sezione specifica delle esenzioni.
A partire da quest’anno, le esenzioni con codice E14 (ticket farmaceutico) ed E15 (super ticket) vengono attribuite e rinnovate automaticamente ogni anno se permangono le condizioni di diritto, sulla base delle certificazioni del ministero dell’Economia e delle Finanze, come già avviene per le esenzioni nazionali con codice E01, E03, E04 e per l’esenzione regionale E05. In caso di mancata attribuzione o rinnovo automatico, il cittadino che ritenga comunque di aver diritto alle citate esenzioni potrà presentare un’autocertificazione con le suddette modalità. La stessa procedura dovrà essere seguita da coloro che effettuano una dichiarazione dei redditi che non individua il nucleo familiare fiscale.
Le codifiche di alcune esenzioni relative alla specialistica ambulatoriale e alla farmaceutica sono state modificate (ad esempio, per la specialistica ambulatoriale, la codifica dell’esenzione per invalidità IC31 è diventata C01). I cittadini già in possesso di un’esenzione oggetto di cambio di codifica non hanno la necessità di recarsi immediatamente presso i competenti uffici per la sostituzione dell’attestato di esenzione, in quanto il sistema che gestisce l’Anagrafe regionale delle persone assistite ha già effettuato una transcodifica automatica dei codici.
La sostituzione dell’attestato di esenzione con apposta la nuova codifica è invece rilevante solo per il riconoscimento del diritto di esenzione fuori Regione o in caso di temporanea assenza del collegamento Siss in Strutture sanitarie lombarde. Il codice di esenzione attribuito al cittadino è comunque sempre verificabile in Anagrafe regionale da parte del medico prescrittore.
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