Cronaca / Lecco città
Giovedì 14 Febbraio 2019
Tragedia a Vasto, noleggiatore assolto
Nel 2013 morirono due volontari
Condannato in abbreviato in primo grado, i giudici d’Appello hanno ribaltato la sentenza - A scagionarlo la perizia del Tribunale: non fu un problema di manutenzione, ma un difetto dello pneumatico
In primo grado era stato condannato a un anno e nove mesi (pena sospesa), martedì i giudici della Corte d’Appello de L’Aquila hanno ribaltato la sentenza, assolvendo Ernesto Rusconi, 70 anni, titolare della società Autoriparazioni Fratelli Rusconi di Valmadrera, dalla pesante accusa di cooperazione in omicidio colposo.
Dunque, mentre in Tribunale a Vasto è ancora in fase di dibattimento il processo di primo grado per il tragico incidente stradale che, il 21 settembre 2013, è costato la vita a due volontari lecchesi Angelo Sala della Cisl, 58 anni, di Olate, e Giandomenico Cesana, 62, della Croce Rossa, residente a Chiuso, imputati tre dirigenti di Autostrade per l’Italia (Giovanni Castellucci, Mario Cavallaro ed Egidio Marrone), i giudici di secondo grado, basandosi sull’atto di Appello presentato dal legale di fiducia del valmadrerese - colui che noleggiò il pullmino che si ribaltò ai margini dell’autostrada A14 nelle vicinanze del casello di Vasto Sud - l’avvocato Alessandra Carsana del Foro di Lecco, e sulla perizia disposta dal Tribunale e affidata all’ingegner Claudio Reginelli di Teramo, hanno sentenziato l’estraneità dell’imputato ai fatti contestati.
Ripercorrendo la vicenda giudiziaria, il 17 maggio 2016, a seguito di giudizio abbreviato richiesto all’esito del deposito di una massiccia documentazione tra cui un elaborato tecnico del consulente della difesa ingegner Elisabetta Leo, Rusconi era stato condannato a un anno e nove mesi.
A Rusconi veniva ascritta la responsabilità di aver dato a noleggio un mezzo dotato di un dispositivo (uno pneumatico) non rispondente ai dettami dell’articolo 79 del Codice della strada e comunque inefficiente perché vetusto e usurato da 153.445 chilometri percorsi.
Contro la sentenza è stato proposto l’atto d’appello. La Corte, all’esito della disamina delle argomentazioni difensive, ha quindi disposto una perizia - espletata appunto dall’ingegner Reginelli.
Il perito, sentito in aula durante l’udienza del 19 novembre scorso, ha precisato che rispetto l’asserita vetustà dello pneumatico oggetto di analisi, l’ipotesi dovesse considerarsi destituita di fondamento dal momento che le indagini avevano rilevato un tassello di 8 millimetri superiore al limite legale dettato dal Codice stradale. Quanto alla contestazione inerente la percorrenza di 153.445 chilometri dello pneumatico, l’asserzione è stata giudicata tecnicamente insostenibile viste le condizioni della gomma. Quella stessa asserzione che era stata utilizzata in sentenza dal giudice dell’udienza preliminare di Vasto quale motivazione principale per la condanna unitamente a un presunto afflosciamento dello pneumatico secondo Reginelli mai avvenuto: il perito ha infatti verificato che «non esistono in commercio pneumatici in grado di resistere 153mila km. con un battistrada pari a quello riscontrato».
Martedì, all’esito della discussione, Rusconi è stato assolto «perché il fatto non sussiste», quindi con formula ampiamente liberatoria.
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