Cronaca / Sondrio e cintura
Lunedì 26 Luglio 2021
Tangenziale a Villa
Respinto il ricorso
dell’azienda agricola
Tirano Non accolte le richieste dell’imprenditore Avrà l’indennità di esproprio ma nessun risarcimento
Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso che l’azienda agricola Elio Paganini, con sede a Villa di Tirano, aveva presentato contro la tangenziale di Tirano o, per essere più precisi, sia contro il progetto definitivo (approvato dal Cipe nel 2018), sia contro il progetto esecutivo (che avrebbe potuto apportare modifiche al definitivo, seppure minimali) della statale 38 dello Stelvio, “Accessibilità Valtellina - Lotto 4: nodo di Tirano; tratta A (svincolo di Bianzone - svincolo la Ganda) e tratta B (svincolo la Ganda-Campone Tirano)”.
L’udienza di merito si è svolta l’11 maggio scorso, ma soltanto ora si apprendono i contenuti della sentenza che era attesa con la massima attenzione.
Paganini, a causa dell’arteria viabilistica, perderà 40mila metri quadrati di frutteti sugli 80mila coltivati nella zona della Ganda, fra Stazzona a Tirano.
Di qui la decisione del ricorso che, però, è stato appunto rigettato dal Tar con una spiegazione complessa di 24 pagine, da cui si evincono due punti fondanti: l’interesse pubblico dell’opera (prevalente) e il fatto che l’ipotesi in galleria sia già stata valutata in passato, ma scartata per motivazioni finanziarie.
Esigenze oggettive
«Preme in questa sede sottolineare come sia stato preso in considerazione, oltre al pregio della zona unitariamente considerata, anche, nello specifico e per la sua particolare collocazione, il pregiudizio recato all’azienda agricola del ricorrente, descritto in chiave sostanzialmente coincidente a quanto riportato in ricorso» si legge nella sentenza.
«A fronte di tale analisi - dalla quale emerge, nell’insieme, piena consapevolezza dell’irreversibile ed irrimediabile sacrificio imposto alle coltivazioni dell’area, sia sul piano quantitativo che qualitativo (per il residuo coltivabile) - la Regione ha infine ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera rispetto agli altri interessi (privati) coinvolti. E tale valutazione si presenta coerente con il più ampio progetto di riqualificazione della rete stradale fortemente voluto a livello nazionale, regionale e locale sin dal 2001, che ha visto il favore di tutte le amministrazioni coinvolte con espresso auspicio di pronta realizzazione e che, quanto allo specifico segmento della “tangenziale di Tirano”, è destinato a soddisfare oggettive ed improcrastinabili esigenze di decongestione del traffico di passaggio verso altre località, in quel punto “strozzato”, con ripercussioni negative sul territorio e sulla popolazione residente».
In sostanza la strada serve per evitare ingorghi e traffico. Il Tar non dimentica che l’opera, «imponente», è altresì destinata anche ad infrastruttura di servizio permanente per altri progetti (Olimpiadi invernali “Milano-Cortina 2026”) ed è contemplata in programmi regionali di sviluppo e pianificazioni, oltre ad essere stata recepita, da tempo, negli strumenti urbanistici locali.
Nessun risarcimento
Quanto all’alternativa tecnica della galleria, questa era stata valutata dall’amministrazione sin dal 2004, ma poi cassata. Inoltre «dal rigetto dell’impugnazione discende l’infondatezza della domanda risarcitoria che, per l’effetto, va anch’essa respinta».
Quindi Paganini non avrà il risarcimento danni, ma percepirà l’indennità di esproprio come tutti gli altri proprietari terrieri interessati dal passaggio della tangenziale.
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