Cronaca / Valchiavenna
Sabato 20 Maggio 2017
Novate, respinto il ricorso sul Parco minerario
Depositata la decisione del Tar, esaminate le richieste delle associazioni e le controdeduzioni degli enti. Il Tribunale amministrativo ha rilevato tre vizi procedurali che hanno reso inammissibile il procedimento intentato.
Ricorso respinto. Tegola sulle ambizioni di Comitato Salute Ambiente Lago & Valli, Medicina Democratica e Legambiente di vedere tutto il procedimento autorizzativo del progetto di Parco minerario del San Fedelino cancellato dal Tar di Milano. Il tribunale amministrativo, dopo l’udienza del 9 maggio, ha deciso di respingere il ricorso presentato dalle associazioni per cercare di fermare il progetto che vuole riportare le attività produttive, in questo caso la produzione di ballast e conci da galleria, nell’ex stabilimento siderurgico dismesso di Novate Mezzola.
La sentenza è stata depositata in questi giorni e, ovviamente, è soggetta a ulteriori ricorsi. La partita, quindi, non è definitivamente chiusa a favore delle decisioni prese da Regione, Provincia, Comuni di Novate Mezzola e Samolaco e della società Novate mineraria. La società ha deciso di non costituirsi in giudizio e, quindi, sostanzialmente di non “difendersi”. Il Tar ha accolto gran parte delle controdeduzioni presentate dagli enti locali. In particolare il tribunale ha ritenuto fondate le tesi secondo cui il ricorso sarebbe stato inammissibile. Inammissibile, in primo luogo, perché non notificato a tutte le amministrazioni, non essendo stato inoltrato alla Riserva Naturale del Pian di Spagna e alla Comunità montana Valchiavenna, firmatarie dell’accordo di programma. Ricorso inammissibile anche per un’altra questione. L’atto non sarebbe stato notificato all’indirizzo corretto di Novate Mineraria, che ha la sede legale a Como e non a Novate Mezzola. Terzo motivo del rigetto l’inammissibilità del ricorso perché diretto contro atti già oggetto di un ricorso straordinario presentato al presidente della Repubblica.
Per la rilevanza della questione, invece, il Tar ha deciso per la compensazione, in via eccezionale, delle spese di giudizio. Spese che solitamente paga chi perde.
Il ricorso puntava all’annullamento di una serie di atti ben individuati: il decreto regionale di approvazione dell’accordo di programma del Parco minerario del 17 marzo 2016, il certificato della Provincia di Sondrio di avvenuta messa in sicurezza permanente dell’ex acciaieria, il decreto regionale del 2004 con il quale sono stati definiti gli obiettivi di bonifica delle aree, la nota del 2005 della Provincia che attestava l’ultimazione delle opere di recupero ambientale, il decreto regionale di valutazione di incidenza positiva dell’accordo di programma, il parere positivo della Provincia sull’accordo di programma, la variante urbanistica del Comune di Novate Mezzola, che riportava l’area tra quelle industriali, l’assenso dello Sportello unico delle attività produttive del novembre scorso, l’approvazione degli studi di fattibilità tecnico-economica delle opere di compensazione a carico di Novate mineraria approvate dalla giunta comunale e, infine, la convenzione tra Comune e Novate mineraria per il permesso di costruire.
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