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Giovedì 16 Maggio 2013
Catena lanciata in campo
E il Calcio Lecco paga caro
Dure conseguenze per il comportamento di alcuni tifosi blucelesti nella trasferta di Sesto San Giovanni: tre giornate a porte chiuse nel prossimo campionato
D'altra parte, quando sul campo vola anche una catena da due chili con annesso lucchetto, c'è poco da lamentarsi della giustizia sportiva.
Ecco, di seguito, l'elenco dei provvedimenti contestati ai "tifosi" blucelesti.
Il testo del provvedimento
Per avere propri sostenitori in campo avverso:
- prima dell'inizio della gara, lanciato sul terreno di gioco 2 fumogeni accesi determinando un ritardo di circa 2 minuti all'inizio della gara;
- al 10º minuto del primo tempo lanciato un petardo che, esploso a circa 1 metro di distanza dall'A.A., cagionava al medesimo momentaneo stordimento tanto da costringere l'Arbitro ad interrompere la gara per circa 1 minuto;
- nel corso del secondo tempo: lanciato, al 70º minuto, sul terreno di gioco una catena di ferro con lucchetto (il tutto del peso di circa 2 kg) che cadeva a circa 1 metro di distanza dall'A.A. e costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per consentirne la rimozione ad opera dei Carabinieri presenti;
- lanciato sul terreno di gioco 6 bottiglie di birra (alcune semipiene), due delle quali sfioravano la persona dell'A.A., e 3 petardi che esplodevano a circa 1 metro di distanza dello stesso Ufficiale di gara;
- per l'intera durata della gara, fatto oggetto entrambe gli A.A. di pesanti e triviali insulti, nonché del lancio di numerosissimi sputi alcuni dei quali attingevano alla schiena ed al collo uno dei due Ufficiali di gara;
- tentato, con calci e pugni, di sfondare i cancelli e le barriere poste a protezione del terreno di gioco.
Sanzione così determinata sia dalla estrema gravità del comportamento dei sostenitori della squadra ospitata, del tutto incompatibile con i principi che soprintendono ogni attività sportiva, sia della particolare pericolosità del materiale pirotecnico e degli oggetti lanciati nei pressi degli A.A., idonei a cagionare gravi danni alla loro integrità fisica, sia della recidiva, specifica e reiterata, per i fatti di cui ai CU n.25, 30, 34, 37, 48, 63, 75, 95, 114, 120 e 156.
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