Economia / Lecco città
Domenica 05 Luglio 2020
Superbonus al 110%
Molte modifiche
lo tengono bloccato
Agevolazioni È in vigore, ma già approvata una serie di emendamenti che ritoccano i tetti di spesa ammessi, il sistema della cessione del credito e i bonus minori
Superbonus al 110%: è in vigore da quattro giorni il provvedimento per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici, ma il quadro per la sua definizione certa e per una corretta applicazione dovrà aspettare almeno altri 15 giorni. Il beneficio che ha introdotto la detrazione fiscale più alta della storia delle agevolazioni fiscali, dovrà infatti aspettare la conversione finale e definitiva del decreto Rilancio: solo da quel momento molte delle ultime novità introdotte come emendamento al testo originario diventeranno legge e potranno essere applicate. Diversamente, tutto ciò che viene applicato ora, nonostante sia in vigore il superbonus, potrebbe richiedere di essere rifatto e reimpostato con nuovi limiti, a nuove condizioni o sulla base di requisiti cambiati.
E le correzioni introdotto nel corso dell’iter parlamentare non sono poca cosa.
La nuova misura, la detrazione fiscale più alta finora mai introdotta per lavori di ristrutturazione e di riqualificazione edilizia (dopo il 50% per le ristrutturazioni ordinarie, il 65% per le riqualificazioni energetiche, e fino all’85% con il sisma bonus per i condomini), è destinata infatti cambiare nei suoi termini di applicazione pratica. Il superbonus del 110% è operativo dal 1° luglio, rischia però di restare bloccato per almeno altre due settimane, cioè fino alla definitiva conversione in legge del decreto che lo ha introdotto (il decreto n. 34 del 2020, decade infatti il 19 luglio) ma anche per via dell’attesa delle indicazioni attuative dell’Agenzia delle Entrate che ha trenta giorni di tempo dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione. Quindi non prima di metà agosto per avere il quadro certo e definitivo.
E questo perché, nella fase della discussione parlamentare, è stata presentata una serie di emendamenti che introducono novità sostanziali e regole di non poco conto sull’effettiva portata, applicazione e benefici del provvedimento.
Restano innanzitutto confermati i tre interventi cosiddetti trainanti che danno diritto cioè al superbonus: incentivi per efficientamento energetico, lavori per la messa in sicurezza degli edifici (sismabonus), e l’installazione di impianti fotovoltaico con colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Si tratta di interventi di isolamento termico, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali in condominio e nelle singole unità immobiliari, e per la messa in sicurezza antisismica, escluse per le abitazioni della zona 4 (a basso-nullo rischio di terremoti).
A questi lavori principali, inoltre, se vengono abbinati anche interventi minori (sostituzioni infissi, facciate, caldaie, ecc), ma che al momento non fanno accedere fino al 110%, anche quest’ultimi potranno invece usufruire dal maxi-sconto fiscale.
Ma sono le novità approvate quelle che cambiano la portata del provvedimento. Oggi il 110% è riservato alla prime abitazioni. Un emendamento è già stato approvato in Commissione ed estende il superbonus anche alle seconde case. Non solo. In Commissione è già stato approvato per gli edifici unifamiliari, la possibilità di sfruttare i bonus per l’efficientamento energetico, e il superbonus del 110% per la messa in sicurezza antisismica.
Annunciata più volte, la Commissione ha poi effettivamente accolto la proposta di modifica ai tetti di spesa. Così i limiti per il cappotto termico saranno differenziati per tipologia di edificio, ma la ventilata differenziazione di tetto di spesa fra prima e seconda casa non è invece passato: entrambi gli edifici potranno usare nella stessa misura superbonus per l’efficientamento energetico.
Entrando nel tecnicismo della norma, è previsto che agli immobili sotto vincolo di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali possano usufruire del bonus del 110% per ogni intervento di efficientamento, senza vincoli di legarli ad altri tipi di intervento purché vi sia comunque un salto di almeno due classi di efficienza energetica. Ancora più significativi sono le modifiche relative ai tetti di spesa. Qui il testo dell’emendamento è molto didascalico: gli interventi di coibentazione prevedono che dagli attuali 60mila euro per ciascuna unità abitativa si passi a tre fasce distinte di tetto di spesa: non oltre i 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila per gli immobili che comprendono da due fino a otto unità abitative, 30mila euro per gli immobili con più di otto unità.
Rivisto anche il sistema di agevolazioni per la sostituzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento a condensazione con impianti a pompa di calore: il nuovo tetto fissato dalla modifica è di 20mila euro per ciascuna abitazione compresa in edifici fino a otto unità e di 15mila per gli edifici con oltre abitazioni. Resta a 30mila euro il tetto di spesa per sostituire la caldaia in abbinata all’installazione di impianti.
Un capitolo a parte ma decisivo per la reale applicazione del nuovo meccanismo è dedicato al sistema della cessione dei crediti d’imposta sia legati a ristrutturazioni, sismabonus ed efficientamento energetico. Il primo dato approvato: il credito fiscale è pari alla detrazione originariamente spettante a prescindere dallo sconto applicato dall’impresa. Lo sconto in fattura, inoltre, può essere applicato da più fornitori coinvolti nei lavori. Questo meccanismo (la detrazione che si trasforma in credito) però, scatterà solo in occasione della cessione ad altri soggetti.
Altra novità, potrebbe riguardare la durata del provvedimento: oggi fissato al 31 dicembre 2021, l’ipotesi che avanza è di una proroga di tutto il superbonus fino a metà o a fine 2022 e forse anche fino a tutto il 2023, anche solo per gli immobili di edilizia sociale.
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