Cronaca / Lecco città
Lunedì 27 Aprile 2015
Staffetta generazionale
Accordo sindale a Lecco
Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un accordo con Confindustria per dare attuazione nel Lecchese alla legge regionale sul “ponte generazionale”
Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un accordo con Confindustria per dare attuazione nel Lecchese alla legge regionale sul “ponte generazionale”.
L’intesa consente alle aziende, anche su richiesta dei lavoratori a cui mancano fino a quattro anni per andare in pensione, di accedere a risorse pubbliche regionali per la copertura contributiva in presenza di una riduzione dell’ orario di lavoro e contestuale assunzione a tempo indeterminato di un giovane tra i 18 e i 29 anni in cerca di lavoro.
Il vantaggio per il lavoratore è quello di avere una copertura contributiva completa anche se lavora con un orario ridotto (è possibile fino al 70%) e ad un giovane di essere assunto. La richiesta è volontaria e riguarda le aziende aderenti a Confindustria. La scadenza della richiesta è il 15 maggio
La misura - si legge nel protocollo sottoscritto - punta ad aiutare «l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e di sostenere l’invecchiamento attivo dei lavoratori, attraverso strategie che consentano di evitare il salto generazionale». Va ricordato che, in passato, nelle fabbriche la trasmissione delle competenze e delle conoscenze avveniva tramite la staffetta generazionale: il tecnico esperto insegnava a lavorare al giovane appena entrato in fabbrica. La legge regionale, oltre a cercare di intervenire sull’emergenza della disoccupazione giovanile, punta a ricostruire questo ponte tra generazioni.
Wolfango Pirelli, segretario generale della Camera del lavoro di Lecco, precisa: «A fronte delle nuove norme sul Jobs act, nell’accordo siglato con Confindustria abbiamo inserito una frase che rinvia a livello aziendale la concreta attuazione dell’intesa e nell’ambito delle ordinarie relazioni sindacali. In quella sede - sottolinea il numero uno della Cgil - dobbiamo chiedere che il contratto di assunzione contenga, in continuità con il contratto del lavoratore che riduce il proprio orario, le garanzie previste dall’articolo 18».
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