Cronaca / Morbegno e bassa valle
Mercoledì 17 Dicembre 2014
Febbre da gioco: c’è la prima
sentenza contro le slot
Il giudice di pace respinge il ricorso di un commerciante
contro l’ordinanza del comune di Talamona.
Contrasto alla ludopatia: importante passo avanti definito su intervento del Comune a Talamona nell’adozione della Legge regionale con le disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico: al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie.
Proprio il Comune di Talamona ha reso noto in questi giorni la circolare del Prefetto di Sondrio Carmelo Casabona con la prima sentenza in materia. «Il Giudice di pace di Sondrio – è scritto nell’informativa prefettizia – ha respinto il ricorso presentato da un privato avverso una ordinanza e ingiunzione del commissario prefettizio del Comune di Talamona, Salvatore Angieri – adottata per la violazione dell’articolo 10 comma 1 della Legge regionale contro le “ludopatie”». La norma punisce con sanzione amministrativa l’apertura di locali da destinare a sala da gioco, o l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, che violino le distanze previste dal provvedimento della giunta regionale. In proposito la Giunta regionale ha individuato in cinquecento metri la distanza degli apparecchi per il gioco d’azzardo da istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Ne consegue il divieto di installazione di nuovi apparecchi del genere citato nel raggio definito dal provvedimento regionale».
Si tratta di una sentenza a suo modo storica. «Il ricorrente – ha scritto nel dispositivo il Giudice di pace – ha violato la norma di legge e il provvedimento regionale citato». «Benché sia applicabile la buona fede, sia in Giurisprudenza, sia nell’illecito amministrativo, non è stata avanzata nessuna motivazione ragionevole, oggettiva, scusabile, impeditiva dalla ricorrente, la quale, per sua qualità professionale, come gestore di un bar, aveva un preciso dovere di informazione sulle norme che regolano l’acquisto e la collocazione di apparecchiature per il gioco d’azzardo».
La sentenza diventa subito un riferimento normativo e vengono indicate nella circolare prassi per contrastare situazioni analoghe. «Alla luce di quanto esposto – viene chiarito direttamente dal Prefetto – si prega di esigere dai gestori interessati la scrupolosa osservanza della normativa regionale che individua gli strumenti di prevenzione e di trattamento del gioco d’azzardo patologico. Ciò comporta l’applicazione ai trasgressori, delle sanzioni amministrative previste a tutela dei soggetti più vulnerabili e della sicurezza pubblica. Anche le Forze di polizia, la cui presente è trasmessa per conoscenza, sono pregate di concorrere a far rispettare la normativa suddetta nel corso delle attività di controllo della osservanza per le prescrizioni contenuti nelle licenze rilasciate dai Comuni e nelle segnalazioni certificate di inizio attività».
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